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05/02/2025 12:00
Termin
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PROCEDURA APERTA N. 10/2024 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 2025 – 2026
Aperta
Servizi
05/02/2025 12:00
Termin
Termin 05/02/2025 12:00
Regulatorische Aktualisierungen
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La presenza di un’indagine preliminare di mercato senza limite al numero di operatori e l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti quelli che hanno manifestato interesse non configurano in alcun modo un affidamento diretto, motivo per cui la SA non può invocare il principio di rotazione e il divieto di duplice consecutivo affidamento. [[CASESTUDY]] Rotazione appalti e divieto di riaffidamento: il TAR sulle procedure negoziate A spiegarlo è la sentenza del TAR Lombardia del 7 gennaio 2025, n. 28, accogliendo il ricorso proposto dall'affidatario uscente di un servizio e che la SA aveva escluso dalla nuova procedura di affidamento ritenendo di applicare la normativa del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) sulla rotazione degli appalti. Il tribunale amministrativo ha dato ragione al ricorrente, richiamando il comma 5 dell&rsqu...
La presenza di un’indagine preliminare di mercato senza limite al numero di operatori e l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti quelli che hanno manifestato interesse non configurano in alcun modo un affidamento diretto, motivo per cui la SA non può invocare il principio di rotazione e il divieto di duplice consecutivo affidamento. [[CASESTUDY]] Rotazione appalti e divieto di riaffidamento: il TAR sulle procedure negoziate A spiegarlo è la sentenza del TAR Lombardia del 7 gennaio 2025, n. 28, accogliendo il ricorso proposto dall'affidatario uscente di un servizio e che la SA aveva escluso dalla nuova procedura di affidamento ritenendo di applicare la normativa del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) sulla rotazione degli appalti. Il tribunale amministrativo ha dato ragione al ricorrente, richiamando il comma 5 dell&rsqu...
Fornitura PC: la porta USB C, in quanto migliorativa, è equivalente della porta...
ll capitolato speciale d’appalto richiedeva fra le “caratteristiche minime”, che i pc oggetto di fornitura fossero dotati di tre porte USB di cui due type A (almeno 3.2) ed una type C. I notebook offerti dal ricorrente escluso sono invece dotati di una porta USB type A 3.2 e di due porte USB type C 4/Thunderbolt 4. [[CASESTUDY]] Offerta valida? Risposta negativa arriva da T.A.R. Piemonte II, 20 gennaio 2025, n. 139. Non ha convinto il Collegio la tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui, nel richiedere due porte di tipo A “almeno” 3.2, il capitolato avrebbe ammesso standard superiori al 3.2, con ciò consentendo la loro sostituzione con le porte di tipo C che sarebbero le sole che integrerebbero tali standard superiori (4/Thunderbolt 4), non presenti invece sulle porte tradizionali di tipo A (il cui standard massimo sarebbe, appunto, il 3....
ll capitolato speciale d’appalto richiedeva fra le “caratteristiche minime”, che i pc oggetto di fornitura fossero dotati di tre porte USB di cui due type A (almeno 3.2) ed una type C. I notebook offerti dal ricorrente escluso sono invece dotati di una porta USB type A 3.2 e di due porte USB type C 4/Thunderbolt 4. [[CASESTUDY]] Offerta valida? Risposta negativa arriva da T.A.R. Piemonte II, 20 gennaio 2025, n. 139. Non ha convinto il Collegio la tesi difensiva delle ricorrenti secondo cui, nel richiedere due porte di tipo A “almeno” 3.2, il capitolato avrebbe ammesso standard superiori al 3.2, con ciò consentendo la loro sostituzione con le porte di tipo C che sarebbero le sole che integrerebbero tali standard superiori (4/Thunderbolt 4), non presenti invece sulle porte tradizionali di tipo A (il cui standard massimo sarebbe, appunto, il 3....
Consorzi e lavori su beni culturali
Nel settore dei beni culturali rileva il possesso dei requisiti e la qualificazione tecnica, professionale nonché economica della impresa esecutrice e non dell’entità giuridica che formalmente assume le vesti di operatore concorrente o di soggettività rilevante ai fini della partecipazione in gara. [[CASESTUDY]] Questo stabilisce Tar Toscana, Sez. II, 20/01/2025, n. 85:Il Titolo III del D.Lgs. n. 36/2023-Codice dei contratti pubblici prevede un regime speciale per i contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.In tema di qualificazione degli operatori economici sono previste alcune peculiarità.Viene innanzitutto fissato il generale divieto di avvalimento di cui all’art. 104 del Codice dall’art. 132, comma 2.Il successivo art. 133 (recante Requisiti di qualificazione) ...
Nel settore dei beni culturali rileva il possesso dei requisiti e la qualificazione tecnica, professionale nonché economica della impresa esecutrice e non dell’entità giuridica che formalmente assume le vesti di operatore concorrente o di soggettività rilevante ai fini della partecipazione in gara. [[CASESTUDY]] Questo stabilisce Tar Toscana, Sez. II, 20/01/2025, n. 85:Il Titolo III del D.Lgs. n. 36/2023-Codice dei contratti pubblici prevede un regime speciale per i contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.In tema di qualificazione degli operatori economici sono previste alcune peculiarità.Viene innanzitutto fissato il generale divieto di avvalimento di cui all’art. 104 del Codice dall’art. 132, comma 2.Il successivo art. 133 (recante Requisiti di qualificazione) ...
L’art. 110 comma 1 del Codice prevede il subprocedimento di verifica dell’anomalia...
La previsione di cui all’art. 110, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36[1] prevede l’instaurazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta. Questo quanto ricordato da Tar Toscana, Sez. IV, 18/01/2025, n. 79: [[CASESTUDY]] 2.1. Anche il secondo motivo di ricorso (relativo alla mancata valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria) risulta poi manifestamente infondato. Il generale richiamo della previsione di cui all’art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 operato dalla lex specialis della procedura non importa, infatti, l’obbligatoria ed automatica instaurazione della procedura di verifica della non anomalia dell’offerta. La previsione di cui all’art. 110...
La previsione di cui all’art. 110, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36[1] prevede l’instaurazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta. Questo quanto ricordato da Tar Toscana, Sez. IV, 18/01/2025, n. 79: [[CASESTUDY]] 2.1. Anche il secondo motivo di ricorso (relativo alla mancata valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria) risulta poi manifestamente infondato. Il generale richiamo della previsione di cui all’art. 110 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 operato dalla lex specialis della procedura non importa, infatti, l’obbligatoria ed automatica instaurazione della procedura di verifica della non anomalia dell’offerta. La previsione di cui all’art. 110...
Esclusione automatica e metodo “A”: le offerte pari o superiori alla soglia devono...
In caso di esclusione automatica determinata secondo il metodo A dell’Allegato II.2, devono essere escluse le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia. Il “correttivo” chiude, proprio sul piano dell’intervento legislativo, l’infelice formulazione dell’Allegato II, in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso e scelta dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’Allegato II.2. [[CASESTUDY]] Vi era infatti un difetto di coordinamento tra le disposizioni contenute nell’allegato II.2 del nuovo Codice perché, con riferimento al metodo A, per un verso si prevede che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso “pari o superiore” a una soglia di anomalia determinata (punti 1 e 2), dall’altro, si concludeva disponendo che tutti gli sconti “superiori” alla soglia di anomalia fossero a...
In caso di esclusione automatica determinata secondo il metodo A dell’Allegato II.2, devono essere escluse le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia. Il “correttivo” chiude, proprio sul piano dell’intervento legislativo, l’infelice formulazione dell’Allegato II, in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso e scelta dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al metodo A dell’Allegato II.2. [[CASESTUDY]] Vi era infatti un difetto di coordinamento tra le disposizioni contenute nell’allegato II.2 del nuovo Codice perché, con riferimento al metodo A, per un verso si prevede che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso “pari o superiore” a una soglia di anomalia determinata (punti 1 e 2), dall’altro, si concludeva disponendo che tutti gli sconti “superiori” alla soglia di anomalia fossero a...
Categorie a qualificazione obbligatoria: una, nessuna o centomila?
L’acceso dibattito di questi giorni si concentra sulle conseguenze da trarsi dall’intervenuta abrogazione, per scure del cd. correttivo, dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (d’ora in poi DL Expo), che come noto disciplinava le categorie a qualificazione obbligatoria e le SIOS, e conduce a possibili conclusioni opposte e reciprocamente escludenti. [[CASESTUDY]] Una prima possibile tesi Secondo un primo ragionamento, invero per primo sviluppato su questo sito dall’amico Roberto Donati (cfr. questo articolo), risulta evidente la “mano invisibile” del MIT nell’abrogazione della prefata norma, tenuto conto che sin dal parere 2336/2024 ne propugnava un’abrogazione implicita (ripudiata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente che riteneva ancora vigente l’art. 12 del DL Expo). Pertanto, a fortiori dopo il correttivo che esplicita l’abrogazione, se...
L’acceso dibattito di questi giorni si concentra sulle conseguenze da trarsi dall’intervenuta abrogazione, per scure del cd. correttivo, dell’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (d’ora in poi DL Expo), che come noto disciplinava le categorie a qualificazione obbligatoria e le SIOS, e conduce a possibili conclusioni opposte e reciprocamente escludenti. [[CASESTUDY]] Una prima possibile tesi Secondo un primo ragionamento, invero per primo sviluppato su questo sito dall’amico Roberto Donati (cfr. questo articolo), risulta evidente la “mano invisibile” del MIT nell’abrogazione della prefata norma, tenuto conto che sin dal parere 2336/2024 ne propugnava un’abrogazione implicita (ripudiata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente che riteneva ancora vigente l’art. 12 del DL Expo). Pertanto, a fortiori dopo il correttivo che esplicita l’abrogazione, se...
FOCUS - Il Decreto Legislativo 209/2024 e la nuova disciplina dei procedimenti sottosoglia:...
Con l’approvazione del Decreto Legislativo 209/2024, noto come Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, il legislatore interviene in modo significativo sulla disciplina dei procedimenti sottosoglia, in particolare per quanto concerne le procedure senza bando. Tra le principali novità si segnala l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023, una disposizione volta a rafforzare la trasparenza e la correttezza delle fasi preliminari delle procedure negoziate senza bando, per affidamenti sottosoglia europea, a mezzo della previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse. [[CASESTUDY]] La previsione normativa: il nuovo comma 2-bis dell’articolo 50 L’articolo 18 del Correttivo dispone che, all’articolo 50 del D.lgs. 36/2023, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: &l...
Con l’approvazione del Decreto Legislativo 209/2024, noto come Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, il legislatore interviene in modo significativo sulla disciplina dei procedimenti sottosoglia, in particolare per quanto concerne le procedure senza bando. Tra le principali novità si segnala l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023, una disposizione volta a rafforzare la trasparenza e la correttezza delle fasi preliminari delle procedure negoziate senza bando, per affidamenti sottosoglia europea, a mezzo della previa pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse. [[CASESTUDY]] La previsione normativa: il nuovo comma 2-bis dell’articolo 50 L’articolo 18 del Correttivo dispone che, all’articolo 50 del D.lgs. 36/2023, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis: &l...
Crollo del Mercato dei Servizi Tecnici nel 2024: Calo del 60,5% Rispetto al 2023
L’Osservatorio OICE/Informatel ha evidenziato un significativo calo del mercato dei servizi tecnici nel 2024, con un totale di 1.918,8 milioni di euro di bandi, segnando una riduzione del 60,5% rispetto al 2023. I valori sono scesi sotto i livelli pre-Covid, con diminuzioni del 66,1% rispetto al 2022 e del 17,9% rispetto al 2021. Nonostante un'impennata nei bandi a dicembre (+157,6% rispetto a novembre), il confronto con dicembre 2023 mostra un forte calo (-53,2%). [[CASESTUDY]] Il calo è attribuito all’esaurirsi delle gare PNRR, alla mancanza di trasparenza dovuta alle nuove soglie per gli affidamenti diretti, e alle inefficienze normative del correttivo al codice appalti. Nel 2024, le gare UE sono diminuite del 57% in valore e del 33,4% in numero rispetto al 2023. Le gare per progettazione esecutiva hanno registrato un crollo del 77,6% in valore e del 57,7% in numero rispetto all...
L’Osservatorio OICE/Informatel ha evidenziato un significativo calo del mercato dei servizi tecnici nel 2024, con un totale di 1.918,8 milioni di euro di bandi, segnando una riduzione del 60,5% rispetto al 2023. I valori sono scesi sotto i livelli pre-Covid, con diminuzioni del 66,1% rispetto al 2022 e del 17,9% rispetto al 2021. Nonostante un'impennata nei bandi a dicembre (+157,6% rispetto a novembre), il confronto con dicembre 2023 mostra un forte calo (-53,2%). [[CASESTUDY]] Il calo è attribuito all’esaurirsi delle gare PNRR, alla mancanza di trasparenza dovuta alle nuove soglie per gli affidamenti diretti, e alle inefficienze normative del correttivo al codice appalti. Nel 2024, le gare UE sono diminuite del 57% in valore e del 33,4% in numero rispetto al 2023. Le gare per progettazione esecutiva hanno registrato un crollo del 77,6% in valore e del 57,7% in numero rispetto all...
Possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno...
Secondo la ricorrente l’offerta dell’aggiudicataria è inaffidabile perché il costo della manodopera necessario per far fronte alle prestazioni correlate al monte orario aggiuntivo non avrebbe potuto essere allocato tra le spese generali. Ciò in quanto le spese generali rappresentano una voce di costo riferita ad altri e strumentali costi della commessa e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera. [[CASESTUDY]] Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15/01/2025, n.666 stabilisce che: 7.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di dover porre in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati differenti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo desti...
Secondo la ricorrente l’offerta dell’aggiudicataria è inaffidabile perché il costo della manodopera necessario per far fronte alle prestazioni correlate al monte orario aggiuntivo non avrebbe potuto essere allocato tra le spese generali. Ciò in quanto le spese generali rappresentano una voce di costo riferita ad altri e strumentali costi della commessa e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera. [[CASESTUDY]] Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15/01/2025, n.666 stabilisce che: 7.1. Il Collegio, innanzitutto, ritiene di dover porre in rilievo come in seno alla giurisprudenza amministrativa si siano formati differenti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo desti...
Piccole manutenzioni: il ritorno dello “sblocca-cantieri”
L’articolo 1 comma 6 [1] del Decreto-legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (lo sblocca-cantieri) viene sostanzialmente riproposto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. L’articolo 14 infatti prevede l’inserimento all’articolo 41 del Codice del nuovo comma 5 bis: «5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta r...
L’articolo 1 comma 6 [1] del Decreto-legge 18/04/2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 (lo sblocca-cantieri) viene sostanzialmente riproposto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. L’articolo 14 infatti prevede l’inserimento all’articolo 41 del Codice del nuovo comma 5 bis: «5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta r...
Agli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, viene riconosciuto...
La ricorrente riferisce di non aver potuto neppure accedere alla documentazione di cui era stata ammessa l’ostensione in quanto non pubblicata ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 36/23. Pertanto ha diffidato l’amministrazione; in esito alla diffida la stazione appaltante ha trasmesso alla ricorrente la documentazione consistente nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria in parte oscurata e senza alcuno degli allegati oltre ai verbali di gara, all’offerta economica e ai giustificativi resi da quest’ultima ai fini della verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato. [[CASESTUDY]] La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso lamentando il comportamento illegittimo dell’amministrazione e la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 36/23, laddove non le è stata immediatamente re...
La ricorrente riferisce di non aver potuto neppure accedere alla documentazione di cui era stata ammessa l’ostensione in quanto non pubblicata ai sensi dell’art. 36, co. 2, d.lgs. n. 36/23. Pertanto ha diffidato l’amministrazione; in esito alla diffida la stazione appaltante ha trasmesso alla ricorrente la documentazione consistente nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria in parte oscurata e senza alcuno degli allegati oltre ai verbali di gara, all’offerta economica e ai giustificativi resi da quest’ultima ai fini della verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato. [[CASESTUDY]] La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso lamentando il comportamento illegittimo dell’amministrazione e la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 36/23, laddove non le è stata immediatamente re...
Lavori sino a 40.000 €. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito...
Per lavori sino a 40.000 € il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. L’articolo 92 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede infatti la seguente modifica all’Allegato II. 14: 4) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»; [[CASESTUDY]] La Relazione illustrativa evidenzia come si sia inteso introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti...
Per lavori sino a 40.000 € il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. L’articolo 92 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 prevede infatti la seguente modifica all’Allegato II. 14: 4) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»; [[CASESTUDY]] La Relazione illustrativa evidenzia come si sia inteso introdurre una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti...